Giacomo della S.R.C. Card. Antonelli, Diacono di S.Agata alla Suburra,
della Santità di N.S. PAPA PIO IX Segretario di Stato
Fra le opere di pubblica, e speciale utilità, che la sovrana Munificenza va promuovendo a beneficio de' suoi sudditi, essendo interessatissima quella delle linee telegrafiche elettriche, si è stimato opportuno di predisporre quanto è necessario, perché tanto la esecuzione dei relativi lavori già intrapresi, quanto la conservazione dei medesimi vengano garantiti in modo efficace. Egli è perciò, che la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, udito il Consiglio di Stato, ed il Consiglio de' Ministri, ci ha ordinato di pubblicare, come nel Sovrano Suo Nome pubblichiamo le seguenti disposizioni.
1.° Chi colposamente reca danno al materiale, ed a tutt'altro, che direttamente, o indirettamente serve alla costruzione dei telegrafi elettrici, ed alle opere, che ne dipendono, è punito a seconda dei casi colla multa dagli scudi 10 agli scudi 150, oltre alla emenda del danno.
2.° Chi dolosamente reca danno, o altera, o sottrae oggetti in qualunque modo addetti al servizio delle linee telegrafiche è punito col carcere da un mese ad un anno, e colla multa dagli scudi 50 agli scudi 300, oltre alla emenda del danno. 3.° Le pene comminate nei precedenti articoli sono applicate dal Giudice del luogo, in cui si è commesso il delitto.
4.° Il giudice, ponderate le circostanze, potrà ammettere come prova si del fatto, che l'autore di esso, le deposizioni degli Agenti, e delle Guardie dell'Amministrazione Telegrafica, ed anco la sola giurata deposizione del Custode.
5.° Se il condannato alla multa, o alla emenda del danno è riconosciuto impotente a soddisfarla, questa si sconterà colla detenzione in carcere a termini di legge.
6.° Gli agenti della Forza pubblica, gli assistenti, custodi, cantonieri, e guardiani addetti al servizio dei telegrafi, e delle strade nazionali, e provinciali sono tenuti ad invigilare per l'adempimento delle premesse disposizioni, e possono procedere all'arresto dell'autore dei danneggiati dolosi, e delle sottrazioni, ove sia colta in flagrante, o quasi flagrante mancanza, depositando l'arrestato nel carcere giurisdizionale.
Dato in Roma dalla Segretaria di Stato li 18 Luglio 1853
G. CARD. ANTONELLI
Roma 1853 - Nella Tipografia della Rev. Camera Apostolica Nel fondo, scritto in corsivo: Sanginesio (n.d. oggi San Ginesio - Macerata) 9 gennaio 1854